Il 29 giugno del 2006, la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronunciò nel processo Hamdan vs Rumsfeld, a favore dell’accusante, abolendo il sistema di “Commissioni Militari” istituito dal Presidente Bush nel novembre del 2001, in quanto il presidente avrebbe agito senza l’autorizzazione del congresso (ovvero di nascosto al resto del paese). Inoltre, la corte ritenne che in tali Commissioni Militari venivano violate le norme relative all’esecuzione di processi equi per prigionieri di guerra che, in base alla Convenzione di Ginevra del 1949, avrebbero dovuto assicurare i diritti dei detenuti catturati nel contesto della guerra degli USA contro Al-Qaeda. Hamdan era detenuto a Guantanamo Bay.
A seguito di quella sentenza, l’amministrazione iniziò a pressare il Congresso allo scopo di far passare la legge oggi firmata da Bush come “Military Commissions Act” (MCA).
Che cos’è la MCA? L’Osservatorio Internazionale per i Diritti Umani ne da una descrizione dettagliata. La MCA è semplicemente uno strumento attraverso cui un prigioniero di guerra viene privato di ogni mezzo legale per dimostrare la propria innocenza, per contestare il proprio arresto (habeas corpus) o per denunciare maltrattamenti e/o torture subiti in fase di arresto, di interrogazione o di detenzione da parte di soldati americani e/o di ufficiali della CIA. Da notare che l’amminstrazione bush ha già affermato che ha intenzione di processare solo pochi dei prigionieri di Guantanamo bay. Gli altri continueranno a rimanere in prigione senza il diritto all’habeas corpus e spesso senza nemmeno conoscere le prove contro di loro. La MCA estende enormemente la definizione di “Unlawful Enemy Combatant” (UEC), ovvero di “combattente” arrivando ad includere chiunque “intenzionalmente e materialmente” supporti le ostilità nei confronti degli USA, anche se questi non prendono parte diretta ad alcuna azione attiva o si trovano lontano dalla prima linea o dalle zone di scontro attivo (in altre parole se accendi la sigaretta ad un tizio e poi viene fuori che questo è un filo-talebano, sei nei guai!). L’organo incaricato di stabilire lo status degli arrestati (Combatant Status Review Tribunal) agisce in assenza di qualsivoglia criterio di determinazione.
La MCA definisce le “prove classificate [come segrete. Nota mia]”. Se prove dell’innocenza dell’imputato sono classificate come tali, il difensore non vi avrà accesso. Potrà però essere fornito di un “valido sostituto” (chissà che significa...). Lo stesso vale per la fonte di tali prove. Se sono “classified”…nisba! D’altra parte, viene accettato qualsiasi tipo di prove contro l’accusato, finanche il “sentito dire”, se queste si rivelano “attendibili” e “probanti”. Le commissioni non avranno problemi in questo senso. Semmai problemi li avrà il difensore al quale può essere vietato di conoscere sia le fonti di tali testimonianze sia i metodi di interrogatorio del difeso. Pertanto, per il difensore, dimostrare l’uso di metodi violenti, coercitivi o degradanti a carico dell’imputato, “proibiti” dal MCA, sarà virtualmente impossibile, anche dopo un eventuale rilascio. In questo caso, l’imputato non potrà avvalersi di una corte né militare né civile per denunciare eventuali maltrattamenti o torture, siano essi avvenuti negli USA o in qualsiasi altra parte del mondo.
Per fortuna che la MCA ancora vieta la tortura come strumento coercitivo…con le debite eccezioni naturalmente: la MCA si preoccupa di listare tutti i metodi definiti “tortura” ma ovviamente la lista non è completa (tutti gli altri sono concessi) e non include nella lista metodi precedentemente definiti nel War Crimes Act come “umilianti” o “degradanti”. Inoltre ha eliminato dalla lista degli abusi il passaggio in giudicato di sentenze che siano state emesse da processi che non incontrano gli standard internazionali in termini di equità e giustizia.
La MCA si preoccupa di tutelare la posizione di quegli ufficiali CIA che, in passato, si sono macchiati di crimini in questo senso, definendo come “crudeli” ed “inumani” solo quelle procedure che causano “ SOFFERENZA PROLUNGATA” al detenuto. Pratiche “brevi” o non dolorose come la privazione del sonno, ma che possono causare danni a lungo termine sulla psiche del detenuto, sono pertanto ammesse.
Ah…dimenticavo, la legge autorizza il presidente ad “interpretare” liberamente quanto statuito nella convenzione di Ginevra…
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